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Statuto

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Statuto dell’Associazione S.O.U. Italia – Società Scientifica degli Oftalmologi Universitari Italiani.

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

L’Associazione «S.O.U. ITALIA – Società Scientifica degli Oftalmologi Universitari Italiani» è costituita secondo il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), con sede legale a Roma. La denominazione sarà integrata dall’acronimo APS successivamente all’iscrizione al RUNTS. L’associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi e finalità

L’associazione è apartitica, aconfessionale, democratica e senza scopo di lucro. Persegue la promozione e la diffusione della conoscenza, dello studio, dell’attività didattica, della ricerca e dell’assistenza nel campo delle Scienze Oftalmologiche in ambito nazionale e internazionale.

Art. 3 – Attività

Svolge attività di educazione, formazione universitaria, ricerca scientifica e organizzazione di attività culturali: divulgazione scientifica oftalmologica, corsi e convegni, consulenza scientifica, iniziative editoriali, premi e borse di studio per la ricerca.

Art. 4 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio finanzia l’attività statutaria. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione. Le risorse provengono da quote associative, finanziamenti, erogazioni liberali, donazioni e altre entrate compatibili.

Art. 5 – Quota associativa

I soci versano una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota è intrasmissibile, non rivalutabile e non restituibile.

Art. 6 – Esercizi associativi e bilanci

L’esercizio sociale va da gennaio a dicembre. Il bilancio consuntivo è presentato all’Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura e depositato al RUNTS.

Art. 7 – Libri sociali

L’associazione tiene: libro degli associati, libro delle assemblee, libro del Consiglio Direttivo e registro dei volontari, consultabili dagli associati in regola.

Art. 8 – Soci

Possono associarsi professori e ricercatori universitari in oftalmologia e associazioni che ne condividono gli scopi. Numero minimo: sette persone fisiche o tre associazioni.

Art. 9 – Volontari e lavoratori

L’attività di volontario non è retribuita; sono rimborsate solo le spese documentate. I lavoratori non superano il 50% dei volontari o il 5% degli associati.

Art. 10 – Criteri di ammissione

L’ammissione è decisa dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori. Avverso le reiezioni è ammesso ricorso all’Assemblea entro 30 giorni.

Art. 11 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica si perde per morte, morosità, dimissioni scritte o esclusione deliberata dall’Assemblea. Il cessato socio non ha diritto al rimborso della quota.

Art. 12 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri: partecipare alle attività, eleggere gli organi, votare, consultare i libri sociali, osservare lo statuto e pagare la quota.

Art. 13 – Organi dell’associazione

Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente, Organo di Controllo (se eletto) e Organo di Revisione (se eletto).

Art. 14 – Assemblea dei soci

È l’organo sovrano, composta da tutti i soci. Convocata dal Presidente con dieci giorni di preavviso. Ciascun socio può rappresentare fino a tre soci; ammesse riunioni in telecomunicazione.

Art. 15 – Assemblea ordinaria

Valida in prima convocazione con la maggioranza degli iscritti, in seconda con qualunque numero. Approva il bilancio, elegge il Consiglio Direttivo e delibera su regolamenti ed esclusioni.

Art. 16 – Assemblea straordinaria

Per lo scioglimento occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci; per modificare lo statuto la presenza di due terzi dei soci e la maggioranza dei presenti.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

Da 9 a 21 consiglieri in numero dispari, scelti tra professori o ricercatori in tenure track. In carica 4 anni, rieleggibili fino a 3 mandati. Elegge presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario.

Art. 18 – Presidente

Ha la rappresentanza legale dell’associazione, cura l’attuazione delle deliberazioni, convoca e presiede Consiglio e Assemblea. In sua assenza subentra il vicepresidente.

Art. 19 – Tesoriere

Cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, tiene il libro cassa e opera con banche e uffici postali.

Art. 20 – Segretario

Redige e custodisce i verbali delle sedute di Consiglio e Assemblea e il libro soci.

Art. 21 – Organo di controllo

Nominato dall’Assemblea quando necessario; vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sulla corretta amministrazione.

Art. 22 – Revisione legale dei conti

Nominato un Revisore Legale iscritto nell’apposito registro quando ricorrono i requisiti di legge; attesta la corretta tenuta delle scritture.

Art. 23 – Scioglimento

Deliberato dall’Assemblea straordinaria con tre quarti dei soci. Il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 24 – Norme finali

Per quanto non previsto valgono il Codice Civile, il Codice del Terzo Settore e la normativa nazionale e regionale vigente.

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